Speciale Naufragio Costa Crociere

Avvocato.it in relazione alla tragedia che ha colpito i passeggeri della Costa Concordia, in un momento così difficile per l’esperienza vissuta, esprime la propria solidarietà pubblicando questo contributo con il quale illustra i diritti lesi e le forme di tutela previste dal nostro ordinamento.
Il Portale mette a disposizione dei passeggeri della Costa Concordia il Team della consulenza legale, coadiuvato anche da consulenti tecnici per la quantificazione dei danni subiti. L’assistenza legale sarà fornita sia in sede civile per le richieste di risarcimento del danno che in sede di sede penale, mediante la costituzione di parte civile per le persone coinvolte direttamente e per i familiari delle vittime, qualora saranno confermate le ipotesi di reato a carico di soggetti responsabili dell’evento.

I danni risarcibili
A causa del naufragio della nave Concordia, la società armatrice Costa Crociere è responsabile nei confronti dei passeggeri di tutti i danni causati quali: i danni alla salute [morte o lesioni non solo fisiche, anche il c.d. danno psicologico], i danni patrimoniali ai bagagli ed alle cose trasportate per la distruzione o lo smarrimento e gli altri danni patrimoniali [quali in via esemplificativa, il costo della crociera e le spese a terra dopo il naufragio]; i danni da vacanza rovinata e i danni morali qualora siano accertate le responsabilità penali per i reati di disastro, naufragio o lesioni colpose ovvero altre ipotesi di reato che saranno accertate.
I limiti della tutela risarcitoria previsti dalla normativa vigente[Codice del Turismo DLgs.79/2011 e dalle Convenzioni internazionali applicabili], nonchè dallo stesso contratto di viaggio della Costa Crociere, sono i seguenti:
- 500.000 euro per danni alla persona;
- 20.000 euro per danni alle cose;
- 50.000 euro per altri danni.

L’esercizio del diritto al risarcimento dei danni
La richiesta di risarcimento da parte dei passeggeri danneggiati deve essere inoltrata alla Costa Crociere a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il termine di 10 giorni.  Alla domanda, al fine di provare l’entita dei danni subiti, dev’essere allegata tutta la documentazione utile alla quantificazione dei danni quale in via esemplificativa: il contratto di viaggio, i certificati medici relativi a lesioni subite anche per il c.d. danno psicologico, la documentazione fiscale per le spese sostenute conseguenti il naufragio e l’elenco dei beni persi o danneggiati. E’ bene, inoltre, formulare espressa riserva della quantificazione definitiva dei danni.

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FAQ – Domande frequenti

Quali sono i danni patrimoniali risarcibili?

Possono comprendere:
1.  L’integrale risarcimento del costo della crociera e/o del pacchetto viaggio turistico.
2.
Il risarcimento del costo degli oggetti andati perduti durante l’abbandono nave.
3. L’integrale risarcimento di tutte le spese successive occorse per far fronte all’emergenza (ad esempio: pernottamenti forzati, spese di trasporto, di vitto etc.).
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Esiste un termine specifico in merito alla richiesta dei danni patrimoniali?

In merito al risarcimento dei beni andati perduti a seguito dell’abbandono della nave è necessario inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia navale entro 10 giorni con raccomandata a/r., e redigere un elenco dettagliato dei beni andati perduti (soldi, vestiti, gioielli etc..). Si consiglia, altresì, di procurarsi ed eventualmente esibire, anche in seguito all’invio della raccomandata, ogni documento utile a dimostrare che il bene era effettivamente a bordo (scontrini, fotografie, testimoni). Il tetto massimo di risarcimento previsto per i beni persi a bordo è di Euro 20.000.
Il termine dei 10 giorni cui si è fatto richiamo potrebbe anche non essere considerato perentorio, secondo un diffuso orientamento dottrinale accolto da una parte della giurisprudenza. Difatti, in virtù delle disposizioni del Codice del Turismo (art. 49) : “Il turista puo’ altresi’ sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.” La normativa non prevede, pertanto, un obbligo (“deve”) ma una possibilità (“può”). Anche il Codice del Consumo (art. 98 – servizi turistici) non prevede un diretto obbligo giuridico, per il consumatore, di sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
In ogni caso, per evitare future contestazioni
, si consiglia comunque di inviare la raccomandata entro i dieci giorni dal disastro. Fermo restando che, anche superato questo termine, non viene teoricamente negata la possibilità di sporgere reclamo.
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Che cos'è il danno non patrimoniale?

Si tratta del danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana, e deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art.2059 c.c.). I casi più frequenti  sono proprio i danni derivanti da reato (come si ipotizza nel caso in esame se verranno accertate responsabilità penali). Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale e la sua valutazione è essenzialmente equitativa.

Può essere differenziato nelle categorie del danno biologico (o danno alla salute), del danno morale soggettivo e dnel danno esistenziale.

Il danno biologico consiste nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In quanto tale comprende sia i danni fisici che i danni psichici (ansia che diventa patologica, sindrome post traumatica da stress, attacchi di panico che necessitano di un intervento specialistico, ..).

Sulla base di una perizia medico legale sarà così  accertata sia la invalidità temporanea (parziale I.T.P. o totale I.T.T.) che la invalidità permanente (I.P.), che verrà poi liquidata in genere in base al cd. sistema tabellare.

Il danno morale soggettivo, invece, è la sofferenza soggettiva (pretium doloris) cagionata da fatto illecito. Può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge, in primo luogo se il fatto illecito costituisce reato (art. 185 c.p.) e viene liquidato su base equitativa.

Infine, per danno esistenziale si intende la lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità; nel gergo giuridico la lesione del fare a-reddituale di un soggetto, lo sconvolgimento dell’organizzazione della quotidianità, delle abitudini che compongono lo scorrere del tempo di ogni uomo. Si tratta comunque di una sottocategoria di danno ancora in via di definizione, comprensivo del cd. danno estetico, del cd. danno alla vita di relazione, alla sfera sessuale ecc.

Quale danno non patrimoniale, posso invocare il danno da vacanza rovinata?

Sì. Il nocumento era stato già previsto dalla giurisprudenza (a partire dal sentenza della Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00), ma ora viene espressamente codificato dal Codice del Turismo (art. 47). Anche una lettura del combinato disposto degli art. 2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, aveva permesso alla giurisprudenza di ricostruire il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
In sintesi, si richiede il risarcimento per non aver potuto usufruire della vacanza, e quindi di un periodo di svago, relax e riposo ritenuti indispensabili per il benessere psico-fisico di una persona. Chi non riesce ad usufruire di questo beneficio vede “compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa” (estratto giurisprudenziale). Diritti fondamentali di una persona i quali, ribadiamo, sono già stati ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza (pur con recente esclusione dei disagi minori e delle conseguenti c.d. liti bagatellari) e dal legislatore nel Codice del Consumo e del Turismo.
Atteso che lo stesso Codice non fissa un tetto minimo e massimo di risarcimento, spetterà al Giudice il compito di stabilire la cifra ritenuta equa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il Giudicante potrà ad esempio valutare, con maggior favore risarcitorio, l’irripetibilità del viaggio (viaggio di nozze), il valore “affettivo” della vacanza (viaggio per riunirsi con i parenti), lo stress subito a causa dei disservizi. Tutti fattori che il richiedente ha in ogni modo l’onere di allegare nella domanda giudiziale. Insomma, la vacanza non deve più essere vista come “ lusso” o esigenza voluttuaria, ma come momento indispensabile e necessario nella vita di una persona. Visto che il rapporto è di solito contrattualmente definito alla base (con la compagnia navale in questo caso), è evidente che il turista viaggiatore ha diritto di godere appieno di tutti i benefici previsti dal periodo di riposo.
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E' possibile richiedere il risarcimento del danno morale e/o esistenziale?

Sì. Vi è da dire che in relazione a questo tipo di danno, consistente nel caso di specie – nello shock subito, trauma, sofferenza interna, spavento, stress e generali patimenti a seguito del disatro – questo tipo di domanda non sempre viene accolta negli ondivaghi Tribunali, in caso di rapporto regolato contrattualmente (come nel caso de quo), e lo stesso tipo di danno potrebbe essere fatto rientrare nell’ipotesi omnicomprensiva di “vacanza rovinata”. Ma la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (sentenze gemelle della cassazione n. 8827 e 8828 del maggio 2003), e tutto il successivo orientamento giurisprudenziale, dovrebbe permettere, perlomeno, di poter avanzare questo tipo di richiesta. In sintesi: danno da vacanza rovinata e danno morale possono essere considerate due voci distinte e da risarcire autonomamente. Il primo danno è riferito alla vacanza in sé, all’evento viaggio che non si è verificato, al riposo di cui non ho potuto usufruire. Il secondo nocumento riguarda soltanto i patimenti subiti durante la notte della tragedia. Perché negare il risarcimento morale al passeggero che ha affrontato e subito un’esperienza così devastante ? ( paura, spavento, stress, shock).
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In caso di morte di un passeggero a chi spetta il risarcimento? E quali danni sono risarcibili?

In conseguenza di un evento mortale si producono delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima destinate a trasmettersi in favore degli eredi secondo le ordinarie regole della successione mortis causa. Oltre ai danni patrimoniali sono risarcibili anche i danni non patrimoniali, in presenza di determinati presupposti.

Tuttavia, oltre ai suddetti danni verificatisi nella sfera del defunto (e dunque trasmessi iure haereditatis), esistono anche i c.d. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera giuridica delle c.d. vittime secondarie, che acquistano iure proprio il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma proprio in quanto danneggiati in proprio.